“Con l’entrata in vigore della Legge 20 aprile 2026, n. 50, il legislatore ha introdotto importanti novità per gli interventi edilizi da realizzare nelle aree soggette a vigilanza doganale, ossia nelle fasce costiere tradizionalmente interessate dall’applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Doganali”. Lo afferma in una nota Pierpaolo Marcuzzi, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia di Latina.
“La riforma risponde all’esigenza di semplificare le procedure amministrative che, per decenni, hanno interessato proprietari, tecnici e imprese impegnati nella realizzazione o modifica di opere in prossimità del mare.
Fino ad oggi, infatti, numerosi interventi edilizi nelle zone costiere erano soggetti alla cosiddetta “autorizzazione ex art. 19 Dogane”. Tale disciplina trovava applicazione per gli immobili ricadenti nella fascia di vigilanza doganale, un’area che nella prassi amministrativa è stata spesso individuata fino alla prima strada carrabile parallela alla costa. Questa regola non era espressamente prevista dalla legge, ma derivava dall’interpretazione consolidata dell’Agenzia delle Dogane in merito all’estensione della zona di vigilanza doganale, in provincia di Latina nel 2020 fu spiegato con una circolare.
In molti comuni costieri tutto ciò ha comportato, negli anni, l’obbligo di acquisire il preventivo nulla osta doganale anche per interventi edilizi di modesta entità, con conseguenti rallentamenti delle pratiche, allungamento dei tempi autorizzativi e un aggravio burocratico per cittadini, professionisti e imprese. La necessità di richiedere un ulteriore parere rispetto a quelli già previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia ha spesso rappresentato un elemento di complessità nei procedimenti amministrativi.
Tra le principali novità introdotte dalla nuova normativa:
- Riduzione dei tempi amministrativi: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione.
- Introduzione del silenzio-assenso: decorso il termine senza risposta, l’autorizzazione si intende concessa.
- Maggiore integrazione con i procedimenti edilizi: il parere doganale viene coordinato con le altre autorizzazioni necessarie per l’intervento.
- Esclusione delle opere interne: non è più richiesta l’autorizzazione doganale per lavori esclusivamente interni a edifici e fabbricati esistenti.
Resta invece necessario acquisire l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane per la realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche esterne o opere permanenti ricadenti nelle zone soggette a vigilanza doganale.
Le nuove disposizioni rappresentano un passo significativo verso la semplificazione burocratica, riducendo tempi e incertezze per cittadini e professionisti, senza rinunciare alle esigenze di controllo e sicurezza che caratterizzano le aree costiere di interesse doganale.
La riforma è destinata ad avere effetti particolarmente rilevanti nei comuni costieri, dove numerosi interventi edilizi erano finora soggetti a procedure autorizzative spesso lunghe e complesse.
Obiettivo della nuova disciplina è favorire una gestione più efficiente delle pratiche edilizie, garantendo al contempo il rispetto delle funzioni di vigilanza affidate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. - Avevo proposto modifiche e semplificazioni sull’art. 19 richiesto dalle Dogane, anche questa volta credo mi abbiano ascoltato”.
